Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6313 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 1998, n. 12531. Est. Criscuolo.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Controllo dei soci - Rendiconto - Diritto del socio avente facoltà di amministrazione - Sussistenza - Esclusione.
In tema di società, il diritto al rendiconto di cui all'art. 2261 c.c. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato dell'amministrazione stessa. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MIGNONE LUIGINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso l'avvocato B. EPIFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO PETRELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BOVO CESARINA Ved. MIGNONE, MIGNONE PIERA, eredi di MIGNONE OTTAVIO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso l'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLEI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 296/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 10/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/07/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per le resistenti, l'Avvocato Papone, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Mignone
Con citazione notificata il 5 aprile 1985 la signora Luigina Mignone dichiarò che: a) a seguito di suo precedente ricorso, col quale aveva denunciato comportamenti scorretti - costituiti da appropriazioni d'incassi e tentativi di vendita di un'azienda comune posti in essere dal comproprietario e fratello Ottavio Mignone - il presidente del tribunale di Genova, con provvedimento dell'8 marzo 1985, aveva autorizzato il sequestro giudiziario della detta azienda, consistente in un chiosco per la vendita di bevande, alcolici e superalcolici sito in Genova alla piazza Acquaverde, nominandola custode; b) tale provvedimento andava confermato ed Ottavio Mignone andava condannato a rimborsarle quanto indebitamente trattenuto e non versato nel comune conto corrente bancario, previo rendimento dei conti relativi alla gestione dell'azienda da parte del medesimo Mignone.
Su tali premesse convenne quest'ultimo davanti al tribunale di Genova, chiedendo la convalida del provvedimento cautelare, il rendimento dei conti e la condanna del fratello a restituire quanto indebitamente trattenuto.
Il convenuto impugnò la domanda, deducendo che il sequestro era nullo, che la gestione dell'azienda - incontestabilmente comune - era stata sempre svolta d'accordo con la sorella; che gli utili erano stati regolarmente divisi e che soltanto in coincidenza con una sua malattia e con l'intervento dei figli dell'attrice era stata artatamente predisposta una macchinosa operazione per far sorgere la situazione creditoria esposta nel ricorso; che mai aveva avuto intenzione di vendere, essendosi limitato ad assumere informazioni sulla quotazione dell'esercizio in vista della risoluzione del rapporto sociale; che era creditore per ingenti esborsi affrontati allo scopo di sostenere le spese di gestione e che il contrasto tra i soci imponeva lo scioglimento del sodalizio e la nomina di un liquidatore.
Chiese pertanto la revoca del sequestro, il rigetto delle domande della Mignone, l'accertamento dell'esistenza di una giusta causa per lo scioglimento della società, imputabile all'attrice, la condanna di costei al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'azienda, la nomina di un liquidatore. All'esito dell'istruzione il tribunale adito, con sentenza del 16 giugno 1992, rigettò l'istanza di convalida del sequestro, dichiarò l'azienda di proprietà comune in quote eguali tra le parti, respinse le altre domande dell'attrice, dichiarò costei obbligata a rimborsare al convenuto la complessiva somma di lire 3.403.868, con gli interessi nella misura del 10% annuo dai singoli esborsi al saldo, rigettò ogni altra domanda e compensò le spese. I primi giudici - accertata la proprietà comune dell'azienda (peraltro non contestata) - ritennero che la principale domanda di merito dell'attrice, diretta ad ottenere la condanna del fratello e socio alla restituzione della somma di cui si sarebbe appropriato (indicata in lire 150 milioni), non potesse essere accolta in quanto la consulenza espletata non aveva permesso di ricostruire con sufficiente attendibilità la consistenza delle entrate nel periodo di gestione comune e non sussistevano le condizioni per disporre ulteriori indagini contabili. Aggiunsero: che le prove testimoniali non erano idonee a dimostrare che Ottavio Mignone fosse debitore di determinate somme nei confronti della sorella; che costei, proponendo diverse quantificazioni del suo credito, mai aveva fornito o indicato i criteri utilizzati per giungere a tali determinazioni; che la situazione di confusione gestionale e contabile protrattasi quando l'esercizio era comune non consentiva di reputare fondata la pretesa dell'attrice, onde non erano ravvisabili le condizioni per l'ammissione del giuramento estimatorio; che l'ulteriore domanda della Mignone, diretta ad ottenere un compenso per l'attività di custodia dell'azienda sequestrata, non poteva essere accolta, sia perché proposta in sede di comparsa conclusionale, sia perché infondata non spettando alcun compenso al creditore; che le domande riconvenzionali dirette ad ottenere il risarcimento dei danni e la divisione degli utili non erano fondate, essendo mancata la prova dei primi e non esistendo i secondi; che andava parzialmente accolta la domanda concernente il rimborso di metà delle spese effettuate nell'interesse comune, nei limiti in cui le stesse erano risultate documentate.
La sentenza fu impugnata in via principale da Luigina Mignone e in via incidentale dalle eredi di Ottavio Mignone, signore Cesarina Bovo e Piera Mignone.
La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 296 depositata il 10 aprile 1996, rigettò il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannò Luigina Mignone a rimborsare alle appellate, oltre a quanto già determinato dal tribunale, la complessiva somma di lire 9.721.473, con gli interessi nella misura del 10% annuo dalla data dei singoli esborsi al saldo. Condannò infine Luigina Mignone al pagamento delle spese del grado. La Corte territoriale considerò:
Che Luigina Mignone non aveva fornito prova sufficiente per il riconoscimento del diritto fatto valere;
Che, secondo il suo assunto, il fratello Ottavio, con il quale - com'era pacifico - aveva gestito per molti anni l'esercizio commerciale di proprietà comune in base a turni concordati, avrebbe approfittato della situazione non versando sul conto bancario comune tutto il denaro incassato nei periodi in cui, in conseguenza dei suddetti turni, si trovava al banco;
Che l'entità della somma complessivamente sottratta era stata all'inizio indicata in lire 150 milioni, senza riferimento a parametri ben individuati, comunque con accettazione della determinazione eventualmente raggiunta in esito all'istruttoria;
Che la prova dello sleale comportamento era stata affidata alle deposizioni dei testi indicati dalla Mignone, dalla cui complessiva valutazione non poteva essere tratto il convincimento della veridicità di quanto sostenuto dalla stessa appellante (per le ragioni esposte in sentenza);
Che tutta la gestione dell'esercizio era stata svolta in maniera "libera e confusa" nell'intento di ben occultare l'entità delle entrate, come era emerso dalle consulenze espletate in entrambi i gradi a seguito dell'esame dell'approssimativa situazione contabile, e ciò senza contrasti tra i soci;
Che l'affermato aumento sensibile degli incassi, conseguente alla presenza nel chiosco di una persona durante i turni di Ottavio Mignone, non appariva decisivo, trattandosi di circostanza non idonea a provare l'appropriazione d'incassi nei giorni precedenti e comunque riferita da persona coinvolta direttamente nella questione;
Che anche gli ulteriori accertamenti tecnici svolti in secondo grado non consentivano di ravvisare elementi a sostegno della fondatezza della domanda, essendo emerso che tra la precedente gestione comune e quella successiva, proseguita dalla sola Luigina Mignone nella sua qualità di custode dell' azienda, vi era un divario notevolissimo;
Che, infatti, la percentuale media ponderata di ricarico applicata nel periodo preso in considerazione (1974 - 1984) era risultata pari al 24.07, mentre quella successiva era risultata pari al 156.53;
Che il consulente di ufficio aveva puntualizzato come il primo valore fosse da considerare poco credibile e assolutamente slegato dalla realtà commerciale dell'azienda, normale dovendosi invece ritenere il secondo;
Che si era quindi avuta la conferma di quanto già rilevato, ossia che la prolungata gestione comune dei due fratelli presenti a turno, ma per periodi equivalenti, era stata improntata al pesante occultamento degli incassi per fini fiscali, comportamento espressivo di un intento comune e non riferibile ad una volontà di azioni sleali di una delle parti a danno dell'altra;
Che in tale situazione mancava la prova che uno dei soci avesse in concreto versato nel fondo comune somme inferiori a quelle direttamente incassate, ed a quelle conferite dall'altro socio (aspetto, questo, di particolare rilevanza, in ordine al quale nulla era stato provato);
Che le modalità con le quali per tanti anni era stata condotta da entrambe le parti la gestione dell'azienda, gli esiti della consulenza di ufficio e la rilevata carenza probatoria non consentivano di accedere all'istanza dell'appellante, diretta ad imporre alla controparte il rendiconto ex art. 263 c.p.c.;
Che non poteva essere riconosciuto il compenso per la custodia affidata alla Mignone col decreto di sequestro giudiziario dell'azienda, in quanto ella si trovava nella veste di "creditore", diretta interessata alla conservazione del bene e parte del procedimento cui si riferiva la misura cautelare;
Che alle appellate spettava anche il rimborso di metà delle somme, versate a titolo di contributi INPS anche nell'interesse di Luigina Mignone, quale coadiutrice del fratello nella conduzione dell'esercizio intestato solo al nome di quest'ultimo (somme ricostruite e dovute come in sentenza).
Avverso la pronunzia suddetta la signora Luigina Mignone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
Le signore Cesarina Bovo ved. Mignone e Piera Mignone (eredi di Ottavio Mignone) resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente signora Luigina Mignone denunzia violazione degli artt. 1713, 2260, 2261, 2262, 2293, 297 cod. civ. Premesso che le scritture private, stipulate tra le parti nel luglio del 1970, avrebbero costituito valido contratto di società, senza però l'osservanza delle formalità prescritte per la regolare costituzione, onde alla fattispecie andrebbe applicato il disposto degli artt. 2297 e 2293 c.c., sostiene che, in base a tale normativa, ella - non partecipante all'amministrazione della società - avrebbe avuto diritto di ottenere, tra l'altro, il rendiconto. La natura irregolare della società, invero, spiegherebbe effetti soprattutto in relazione ai rapporti con i terzi, restando vincolante tra i soci il contratto di società.
Da questo risulterebbe che Ottavio Mignone sarebbe stato amministratore della società, con relativo obbligo di rendiconto verso l'altro socio, mentre entrambi i soci avrebbero prestato attività lavorativa per la conduzione dell'esercizio. Tuttavia, pur essendo risultato pacifico che il socio amministratore avesse l'obbligo del rendiconto, e quindi fosse tenuto a versare all'altro socio la sua parte di utili, la corte d'appello avrebbe ritenuto non fondata la domanda anche in ordine all'an , così violando le indicate disposizioni di legge ed incorrendo in error in iudicando.
Dal che sarebbe scaturito, tra l'altro, l'accoglimento dell'appello incidentale, in quanto eventuali pagamenti effettuati dal socio amministratore avrebbero potuto soltanto far parte del rendimento dei conti a carico dello stesso.
Il motivo non è fondato.
Si deve premettere che nella specie si verte in tema di società (di persone) commerciale irregolare ( come peraltro è incontroverso e desumibile dallo stesso tenore delle censure sopra riassunte), in quanto l'accordo sociale per la gestione dell'esercizio, ancorché estrinsecato nelle scritture del 1970, non era stato poi iscritto nel registro delle imprese ( artt. 2296 e 2297, primo comma, c.c.). È vero che, nel quadro della disciplina propria della società (in nome collettivo) irregolare, il richiamo alle disposizioni relative alla società semplice concerne i rapporti tra la società e i terzi, come recita il primo comma del citato art. 2297 c.c.
È pur vero, però, che - come stabilisce il secondo comma di tale norma - si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio. E nel concetto di "agire per la società" deve ritenersi compresa anche e soprattutto l'attività di amministrazione della stessa, segnatamente quando non risulti che nell'atto costitutivo sia stata prevista la nomina di un amministratore. Consegue che in tali casi, salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci agenti, in coerenza col principio della responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali e comunque a norma dell'art. 2257 c.c., applicabile per il rinvio di cui all'art. 2293 c.c.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha accertato - con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede di legittimità se non per vizi di motivazione (punto sul quale si tornerà in prosieguo) - che l'esercizio commerciale di proprietà comune fu gestito da entrambi i fratelli Mignone secondo turni concordati, nel contesto di una "comune e concorde gestione della piccola azienda" (v. pag. 11 della detta sentenza). L'intero impianto di questa, anzi, è imperniato sulla "prolungata gestione comune dei due fratelli presenti a turno, ma per periodi equivalenti" (pag. 13), in palese contrasto con l'assunto della ricorrente, secondo cui ella non sarebbe stata partecipe dell'amministrazione della società. Invero la ricorrente afferma che dal contratto risulterebbe che il solo Ottavio Mignone sarebbe stato amministratore della società medesima. Ma ella non riporta, e neppure indica, la clausola contrattuale che avrebbe contenuto tale previsione, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ne' adduce elementi idonei a smentire che la conduzione dell'esercizio ebbe luogo con le prestazioni di entrambi i soci che si alternarono secondo turni concordati: dato, questo, costituente sintomo in equivoco di gestione, e quindi di amministrazione, comune, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la Mignone richiama alcune dichiarazioni rese dal fratello nel giudizio di primo grado, alle quali a suo avviso dovrebbe attribuirsi valore confessorio in ordine alla circostanza che lo stesso Ottavio Mignone fosse l'unico ad amministrare la società irregolare. Ma si tratta di circostanze (l'effettuazione di conteggi giornalieri e dell'inventario annuale ad opera del Mignone, la mancata richiesta di rendiconto da parte della sorella nel corso degli anni) del tutto inidonee per la loro genericità ed equivocità a togliere rilievo alla prolungata gestione comune ad opera di entrambi i fratelli, valorizzata dalla corte di merito.
Conseguentemente, non sono ravvisabili le denunziate violazioni di legge e, in particolare, giustamente è stato negato alla ricorrente il diritto al rendiconto ex art. 263 c.p.c., sia per le ragioni esposte nella sentenza impugnata (modalità con le quali era stata per tanti anni condotta da entrambe le parti la gestione dell'azienda, esiti degli accertamenti tecnici, carenze probatorie), sia perché, come questa corte ha già affermato, il diritto al rendiconto, previsto dall'art. 2261 c.c., non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi di fatto estraniato dall'amministrazione (Cass., 10 marzo 1975, n. 879).
Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Richiamate le dichiarazioni rese da Ottavio Mignone in sede d'interrogatorio formale, afferma che detta sentenza, in tutta la sua motivazione e contrariamente a quanto accertato, parlerebbe di "gestione comune" con ciò lasciando intendere che la società sarebbe stata amministrata da entrambi i soci, onde gli stessi o non avrebbero avuto obbligo di rendiconto o avrebbero avuto obbligo di rendiconto reciproco.
Così opinando, tuttavia, la corte di appello avrebbe confuso il concetto di amministrazione della società con l'attività lavorativa svolta da entrambi i soci per la conduzione dell'azienda. Vi sarebbe nella sentenza dei giudici di merito insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, che non consentirebbero d'identificare il procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Sussisterebbero, infatti, omessa motivazione sull'obbligo di rendiconto a carico di Ottavio Mignone, nonché vizi di motivazione "su tutto quanto è risultato provato ed attraverso le prove orali ed attraverso le consulenze tecniche", di cui il giudice di merito non avrebbe fatto menzione se non per evidenziare una gestione "libera e confusa" nell'intento di occultare l'entità delle entrate, senza però dire se l'occultamento fosse a favore dei due soci o del solo socio amministratore, come invece sarebbe stato provato. Con il terzo motivo, poi, la ricorrente denunzia ancora omessa e comunque contraddittoria motivazione circa l'ordine di presentazione dei conti prospettato da essa Mignone.
Sostiene che in entrambi i gradi di merito ella avrebbe chiesto che fosse ordinato al fratello la presentazione dei conti fino alla data d'inizio della custodia giudiziaria.
La corte territoriale avrebbe respinto la richiesta richiamando gli esiti della consulenza tecnica e la carenza probatoria. Tale motivazione sarebbe contraddittoria perché o la consulenza d'ufficio avrebbe determinato il credito dell'avente diritto o la ritenuta carenza probatoria avrebbe dovuto consentire al giudice di merito di ordinare il rendimento dei conti e, in caso di mancata presentazione degli stessi, di deferire il giuramento estimatorio come previsto dal combinato disposto degli artt. 265 e 241 c.p.c.
I due mezzi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati.
In primo luogo non sussiste la presunta confusione tra amministrazione della società e attività lavorativa svolta da entrambi i soci per la conduzione dell'azienda.
La sentenza impugnata ha proceduto ad una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito (segnatamente, la prova testimoniale e le consulenze tecniche espletate nei due gradi di merito) ed è pervenuta a concludere che la prolungata gestione comune dei due fratelli, presenti a turni ma per periodi equivalenti, fu improntata all'occultamento degli incassi per finalità di carattere fiscale, attribuendo tale comportamento ad un comune intento delle parti e non già alla volontà di azioni sleali di un socio ai danni dell'altro. In un simile contesto ha ritenuto carente la prova che uno dei detti soci avesse versato nel fondo comune somme inferiori a quelle direttamente incassate; e su tali premesse ha respinto la pretesa di pagamento avanzata dalla ricorrente, dopo aver disatteso l'istanza di rendiconto ex art. 263 c.p.c.
Si tratta di un percorso argomentativo che, basato su apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede, si sottrae anche alle critiche della ricorrente in punto di motivazione, in quanto logicamente coerente ed ancorato a dati concreti, tra i quali di decisivo rilievo appare la gestione comune in cui si alternarono entrambi i soci per periodi equivalenti.
La ricorrente sostiene che la corte di merito avrebbe confuso tra attività di amministrazione della società ed attività lavorativa svolta dai soci per la conduzione dell'azienda. Non spiega però su quali elementi tale affermazione si poggia, in presenza di una situazione fattuale come quella ricostruita dalla sentenza impugnata, che vedeva i due soci (comproprietari dell'azienda) operare in condizioni di parità alternandosi nella gestione dell'impresa secondo turni concordati e per periodi equivalenti. In questo quadro del tutto logica appare la conclusione della corte territoriale circa la comunanza di gestione che non poteva non tradursi anche in comunanza di amministrazione. E la contraria tesi propugnata dalla Mignone si risolve in una diversa prospettazione in fatto contrastante con la ricostruzione operata dai giudici di merito circa la gestione comune dell'impresa e la carenza probatoria in ordine alla determinante circostanza che uno dei soci avesse versato nel fondo comune somme inferiori a quelle incassate.
Nè sono ravvisabili vizi di motivazione in ordine al rendiconto. Richiamato qui quanto esposto trattando del primo motivo, si deve ribadire che la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni che la indussero a non accedere all'istanza, avanzata dall'appellante, istanza cui peraltro ostava (come già detto) il ruolo di coamministratrice dell'impresa svolto dall'attuale ricorrente. Con il quarto motivo, infine, costei denunzia falsa applicazione degli artt. 521, 552 e 676 c.p.c.
La corte genovese avrebbe escluso il diritto al compenso per la custodia dell'azienda, dichiarando che essa Mignone si sarebbe trovata nella veste del creditore, siccome direttamente interessata alla conservazione del bene, in quanto parte del processo cui si riferiva il provvedimento cautelare. Così opinando il giudice di merito avrebbe confuso il concetto di creditore procedente ad espropriazione mobiliare con la custodia di azienda di proprietà della società e non del socio.
Inoltre, mentre nella custodia relativa all'espropriazione forzata il custode dovrebbe solo conservare nell'interesse delle parti i beni sottoposti a pignoramento, nella custodia di azienda egli dovrebbe gestire l'azienda stessa dedicandovi attività lavorativa. Neppure queste censure sono fondate.
L'art. 676 c.p.c., disciplinante la custodia nel caso di sequestro giudiziario, stabilisce nel terzo comma che il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli artt.521, 522 e 560 c.p.c.
L'art. 522 c.p.c. (da identificare come norma denunziata, essendo non pertinente il richiamo all'art. 552 c.p.c.), dopo avere stabilito nel primo comma che il custode non ha diritto al compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina, aggiunge nel secondo comma che nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'art. 521 c.p.c., ossia al creditore e al suo coniuge, al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi (qualora la nomina sia caduta su uno di tali soggetti, nella ricorrenza dei presupposti di legge).
Il combinato disposto di tale normativa conduce a ritenere che, nel caso di sequestro giudiziario, la posizione del creditore di cui all'art. 521 c.p.c. venga a coincidere con quella della parte richiedente il sequestro, scopo della norma di cui all'art. 522 (richiamato dall'art. 676 c.p.c.) essendo quello di escludere il diritto al compenso a favore del soggetto che sia parte nel rapporto controverso e nel cui interesse il provvedimento è emesso. Nel caso in esame il sequestro giudiziario (peraltro poi non convalidato) era stato richiesto da Luigina Mignone, nominata custode, che era per l'appunto parte istante nel rapporto controverso.
Non possono essere condivisi gli ulteriori argomenti della ricorrente, sopra riassunti.
Infatti, nessuna confusione è ravvisabile nel ragionamento della corte territoriale, perché il richiamo operato dall'art. 676 c.p.c. agli artt. 521 e 522 dello stesso codice non conforta la distinzione - che sembra profilata dalla Mignone, ancorché il concetto non sia sviluppato - tra creditore procedente ad espropriazione mobiliare e custodia di azienda appartenente alla società (che, comunque, non è in causa come soggetto autonomo). E neppure giova il rilievo che la custodia dell'azienda abbia comportato la gestione della medesima con conseguente impiego di attività lavorativa, perché ciò è derivato dall'iniziativa giudiziaria della stessa Mignone che resta soggetta alla disciplina normativa ora richiamata.
Conclusivamente, il ricorso si rivela infondato e deve perciò essere respinto. La ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 4.172.600=, di cui lire quattro milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998