Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6283 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 1975, n. 52. Est. Falcone.
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Diritti e obblighi - Conto corrente di gestione stipulato con la società - Somme ricevute in esecuzione - Atti di disposizione della società su ordine dell'accomandatario - Uso illegittimo del denaro sociale - Esclusione.
Contratti bancari - Operazioni bancari in conto corrente - Esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - In genere.
Qualora il socio accomandatario di una societa in accomandita semplice abbia stipulato con la societa un contratto atipico di conto corrente di gestione, caratterizzato dallo svolgimento, da parte della stessa societa, di un servizio di cassa in relazione ad operazioni di pagamento e di riscossioni da effettuarsi per conto e su istruzioni del socio medesimo, gli Atti di disposizione delle somme ricevute in attuazione di tale contratto che siano stati posti in essere dalla societa su ordine del socio accomandatario, in qualita di terzo contraente, costituiscono adempimento di tale contratto e non gia un uso illegittimo, perche vietato dall'art 2256 cod civ, da parte dello stesso socio, di denaro sociale di cui egli aveva la disponibilita, come amministratore della societa. La citata norma non e, infatti, applicabile nelle ipotesi in cui la societa in accomandita semplice, avvalendosi della sua autonomia patrimoniale, sia entrata in rapporti contrattuali con uno dei soci e questi, pertanto, si trovi nei confronti di essi nella posizione di un terzo contraente. (massima ufficiale)