Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35395 - pubb. 21/06/2019
Il notaio che non annota la revoca della procura non risponde della perdita dell’immobile se questa sarebbe comunque derivata da un preliminare anteriore alla revoca
Cassazione civile, sez. III, 18 Maggio 1993, n. 5630. Pres. Cecere. Est. Vittoria.
Responsabilità del notaio – Inadempimento e danno
Nesso di causalità – Verifica controfattuale
Responsabilità professionale – Principio della ragionevole certezza
La responsabilità del notaio per omessa annotazione della revoca della procura non può essere affermata sulla base del solo inadempimento, essendo necessaria la prova che da tale omissione sia derivato un danno causalmente ricollegabile alla condotta negligente.
Ai fini dell’accertamento del nesso causale, occorre verificare se, in caso di diligente adempimento del professionista, l’evento dannoso sarebbe stato evitato o se il cliente avrebbe potuto conseguire con ragionevole certezza un risultato patrimonialmente favorevole.
Il risarcimento del danno da responsabilità professionale presuppone l’accertamento che, in caso di corretto adempimento, il cliente avrebbe potuto ottenere con ragionevole certezza il riconoscimento o la conservazione del diritto dedotto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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