Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35385 - pubb. 04/06/2019
Il patronato che incarica l’avvocato di assistere un lavoratore deve pagarne il compenso, anche se la procura alle liti è rilasciata dal lavoratore
Cassazione civile, sez. II, 22 Aprile 1995, n. 4592. Pres. Verde. Est. Triola.
Ente di patronato – Conferimento dell’incarico – Obbligo di pagamento
Legittimazione passiva – Distinzione tra mandato e rappresentanza processuale
Mutamento della linea difensiva – Inammissibilità
L’ente di patronato che, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, conferisca a un avvocato l’incarico di assistere un lavoratore assume l’obbligo di corrispondere il compenso professionale, anche se la procura ad litem sia rilasciata dal lavoratore assistito.
Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale, occorre distinguere tra il mandato professionale, fonte dell’obbligazione di pagamento, e la rappresentanza processuale conferita con la procura ad litem.
È inammissibile in sede di legittimità il mutamento radicale della linea difensiva rispetto a quella adottata nei gradi di merito, quando introduca una diversa contestazione sul conferimento dell’incarico professionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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