La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35382 - pubb. 07/02/2019
Il chirurgo risponde anche per colpa lieve se omette un intervento doveroso imposto da esami radiografici non equivoci
Cassazione civile, sez. III, 11 Aprile 1995, n. 4152. Pres. Sciolla Lagrange Pusterla. Est. Finocchiaro.
Responsabilità medica – Art. 2236 c.c. – Ambito di applicazione
Prestazione chirurgica – Dovere di diligenza
Nesso causale – Omesso trattamento – Aggravamento del danno
Responsabilità dell’ente ospedaliero – Natura contrattuale
Dipendente pubblico – Inapplicabilità del d.P.R. n. 3/1957
Danno patrimoniale – Capacità lavorativa – Prova
La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. si applica solo agli atti del medico che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e non opera per interventi rientranti nella preparazione professionale ordinaria, per i quali il sanitario risponde anche per colpa lieve.
Il medico chirurgo è tenuto a una diligenza qualificata, che implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale, e risponde dei danni cagionati al paziente quando ometta trattamenti doverosi imposti da dati clinici non equivoci.
Sussiste il nesso causale tra l’omissione del trattamento chirurgico doveroso e l’aggravamento delle condizioni del paziente quando tale omissione costituisca l’origine della sequenza causale sfociata nel danno, restando irrilevanti gli interventi successivi di altri sanitari.
La responsabilità dell’ente ospedaliero e del medico suo dipendente per i danni derivanti da prestazioni sanitarie non diligentemente eseguite ha natura contrattuale ed è disciplinata dalle regole della responsabilità professionale medica.
Nei confronti del medico dipendente di struttura sanitaria non trovano applicazione le norme del d.P.R. n. 3 del 1957 sulla responsabilità degli impiegati civili dello Stato, essendo il rapporto regolato dalle norme sulla responsabilità professionale.
La mancanza di una puntuale quantificazione della riduzione della capacità lavorativa specifica non esclude il risarcimento del danno patrimoniale quando sia accertato che l’aggravamento delle lesioni ha inciso in modo rilevante sulle possibilità di svolgere attività lavorative proficue. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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