Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35381 - pubb. 28/05/2019
Nell’appalto pubblico gli interessi di mora per il ritardo nel pagamento degli acconti assorbono il maggior danno e non si cumulano con la rivalutazione
Cassazione civile, sez. I, 15 Giugno 1988, n. 4088. Pres. Tilocca. Est. Sgroi.
Appalto di opere pubbliche – Ritardo nei pagamenti – Disciplina speciale
Interessi di mora – Maggior danno – Esclusione di ulteriori voci
Grado della colpa dell’Amministrazione – Irrilevanza
In tema di appalto di opere pubbliche, il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto è regolato dall’art. 35 del Capitolato generale, che costituisce disciplina speciale e completa delle conseguenze del ritardo imputabile all’Amministrazione.
Gli interessi di mora previsti dall’art. 35 del Capitolato generale sono comprensivi del risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., con esclusione della rivalutazione monetaria e di ulteriori forme di risarcimento per il medesimo periodo.
Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 35 del Capitolato generale rileva l’imputabilità del ritardo all’Amministrazione, restando irrilevante il grado della colpa, lieve o grave. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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