Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35374 - pubb. 03/11/2022

Dovere di imparzialità del notaio e stipula ricorrente presso agenzie di mediazione

Cassazione civile, sez. II, 12 Febbraio 2020, n. 3458. Pres. Petitti. Est. De Marzo.


Notaio - Responsabilità disciplinare - Dovere di imparzialità - Art. 31, lett. f), Principi di deontologia - Stipula ricorrente presso agenzie di mediazione - Art. 147 legge notarile


Notaio - Procedimento disciplinare - Natura non penale della responsabilità disciplinare - Commissioni regionali di disciplina - Natura amministrativa - Reclamo alla corte d’appello


Notaio - Sanzioni disciplinari - Art. 147 legge notarile - Circostanze attenuanti - Art. 144 legge notarile - Sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria - Limiti



L’art. 31 dei Principi di deontologia intende il dovere di imparzialità del notaio in termini preventivi e a garanzia dell’immagine della categoria. Impone quindi di astenersi, nell’assunzione dell’incarico, da comportamenti che influiscano sulla designazione. Viola il precetto la stipula ricorrente presso recapiti stabili di agenzie di mediazione, senza bisogno di provare una concreta parzialità. (Nella specie, si trattava del 30,30% degli atti.)


La responsabilità disciplinare notarile non rientra nella materia penale, e le commissioni regionali di disciplina hanno natura amministrativa. Il reclamo alla corte d’appello non è un secondo grado di giudizio. È un mezzo di tutela giurisdizionale che assicura il riesame nel merito della decisione dell’organo amministrativo.


Alle violazioni dell’art. 147 l. not. punite con censura o sospensione si applica l’art. 144 l. not. sulle circostanze attenuanti, che sostituisce la sospensione con la sanzione pecuniaria. La specialità dell’art. 147 riguarda solo la destituzione obbligatoria per recidiva reiterata infradecennale, che non può essere sostituita neppure in presenza di attenuanti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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