La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35354 - pubb. 04/02/2020

Prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale del medico e ignoranza del danno da parte del paziente

Cassazione civile, sez. II, 28 Gennaio 2004, n. 1547. Pres. Calfapietra. Est. Settimj.


Domanda di risarcimento - Qualificazione come responsabilità contrattuale in primo grado - Riqualificazione d’ufficio in appello - Giudicato interno - Ultrapetizione


Medico - Responsabilità professionale - Natura contrattuale - Responsabilità extracontrattuale - Presupposti


Responsabilità contrattuale del medico - Prescrizione decennale - Decorrenza - Impedimento di fatto - Ignoranza del danno - Irrilevanza - Dolo della controparte


Fatto illecito - Prescrizione quinquennale - Art. 2947 c.c. - Decorrenza - Produzione del danno - Conoscenza del danno da parte del danneggiato - Irrilevanza


Prescrizione - Ignoranza incolpevole del danno - Esclusione - Diligenza valutata in relazione alle competenze professionali del danneggiato



Se manca il gravame sul punto, il giudice d’appello non può riqualificare d’ufficio come extracontrattuale la domanda risarcitoria che il primo giudice ha qualificato come contrattuale, perché si è formato il giudicato interno. Le due domande si fondano su elementi di fatto diversi, e il vizio di ultrapetizione è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità. (Nella specie, si trattava della responsabilità di un medico chirurgo.)


La responsabilità extracontrattuale ricorre solo quando la pretesa risarcitoria è rivolta contro l’autore di un danno ingiusto che non è legato al danneggiato da alcun rapporto giuridico precedente, o che agisce comunque indipendentemente da esso. La responsabilità professionale del medico, anche se dipendente ospedaliero, ha invece natura contrattuale.


Nella responsabilità contrattuale la prescrizione decennale decorre, ex artt. 2935 e 2946 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne impediscono il decorso solo gli impedimenti legali, non quelli di fatto come l’ignoranza del titolare, colpevole o no, salvo che derivi da dolo della controparte. (Nella specie, l’incapacità di procreare era stata accertata nove anni dopo l’intervento.)


La prescrizione dell’art. 2947, comma 1, c.c. decorre dal giorno in cui il danno si è prodotto come conseguenza del fatto illecito. Non decorre dal momento, incerto, in cui il danneggiato ne ha avuto conoscenza: vi si oppongono il tenore letterale della norma e l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.


Per stabilire se l’ignoranza del danno sia incolpevole, la diligenza e la prudenza esigibili dal danneggiato si valutano avendo riguardo alla sua persona. Le sue specifiche cognizioni tecnico-scientifiche e professionali elevano il livello di diligenza richiesto. (Nella specie, il paziente era medico ed era già stato sottoposto ad analoghi interventi: avrebbe dovuto accertare per tempo la propria capacità di procreare.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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