Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35346 - pubb. 12/05/2020

Prescrizione dell’azione di responsabilità contro il professionista incaricato della domanda di condono edilizio

Cassazione civile, sez. II, 13 Gennaio 2003, n. 311. Pres. Spadone. Est. Elefante.


Responsabilità contrattuale - Inadempimento professionale - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Lesione concreta e non potenziale


Professionista - Domanda di condono edilizio - Inesatto adempimento - Risarcimento del danno - Prescrizione - Dies a quo - Scadenza del termine per la domanda di condono



L’azione risarcitoria è autonoma rispetto agli ordinari meccanismi di tutela contrattuale ed è legata essenzialmente al danno. Perciò la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui, per effetto dell’altrui condotta, si verifica la lesione concreta, e non potenziale, nella sfera giuridica del danneggiato. Non decorre dall’inadempimento né dalla conoscenza del pregiudizio.


Il professionista può non adempiere, o adempiere in modo inesatto, l’incarico di presentare una domanda di condono edilizio, facendo perdere il beneficio al cliente. In tal caso la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla scadenza del termine per presentare la domanda: solo da quel momento la violazione edilizia diventa irrimediabilmente non sanabile. (Nella specie, il geometra aveva omesso il piano interrato abusivo.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale