Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34905 - pubb. 02/07/2026
Sulla reticenza nei confronti della compagnia di assicurazioni del componente del CDA colpevolmente assente alle decisioni
Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2026, n. 19184. Pres. Di Marzio. Est. D'Aquino.
Assicurazione – Dichiarazioni inesatte e reticenze – Presupposti dell’annullamento – Reticenza – Dolo o colpa grave – Negligenza dell’assicurato o sua colpevole assenza dalle sedi decisionali societarie – Annullamento del contratto di assicurazione
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee a comportare l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 c.c. presuppongono la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nonché la consapevolezza dell’importanza dell’informazione inesatta o omessa rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
Ai fini dell’operatività degli artt. 1892 e 1894 c.c. non è dunque sufficiente la mera negligenza dell’assicurato o la sua colpevole assenza dalle sedi decisionali societarie, essendo necessario accertare la coscienza e volontà di rendere dichiarazioni inesatte o reticenti e la consapevolezza della loro rilevanza ai fini della valutazione del rischio assicurato.
Non può, inoltre, essere dichiarato l'annullamento del contratto di assicurazione sulla base della sola circostanza che l’assicurato sia stato colpevolmente assente dalle riunioni degli organi societari nelle quali sono state approvate rappresentazioni contabili non veritiere, ove manchi l’accertamento della sua consapevolezza circa l’inesattezza delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio assicurato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



