Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34815 - pubb. 10/06/2026
La Corte Costituzionale interviene sui tempi di presentazione dell’istanza di esdebitazione
Corte Costituzionale, 12 Maggio 2026, n. 74. Pres. Amoroso. Est. Sciarrone Alibrandi.
Esdebitazione – Istanza del debitore – Tempo della presentazione – Chiusura della liquidazione giudiziale – Contestualità logica, non cronologica
L’art. 281, comma 1, CCII, là dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», va inteso nel senso di fare riferimento a una “contestualità logica” piuttosto che strettamente “cronologica”.
Tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l’istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all’esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l’istanza sia stata presentata «subito dopo» la chiusura, il tribunale pronunci l’esdebitazione con un successivo decreto, all’esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell’ambito della liquidazione giudiziale. L’unicità della procedura richiesta dal diritto UE ricorre, infatti, sicuramente quando detta istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, secondo quanto dispone l’art. 235, comma 4, CCII, ma anche tutte le volte in cui la presentazione della medesima abbia luogo nel periodo di ultrattività degli organi della procedura concorsuale (ad esempio, nei casi contemplati dall’art. 234 CCII). (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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