Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34806 - pubb. 06/06/2026

La Cassazione chiarisce che nel concordato minore non si applica il procedimento ex art. 88 CCII

Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2026, n. 14555. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Concordato Minore – Trattamento dei crediti erariali e previdenziali – Applicazione della transazione fiscale obbligatoria ex art. 88 CCII – Esclusione – Rinvio ex art. 74, ult. co., CCII – Incompatibilità



Ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria (cd. cram down) non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un’autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, CCII, l’applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell’art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo “parere conforme” della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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