Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34800 - pubb. 05/06/2026
La Corte costituzionale sulla esdebitazione: l’istanza può essere proposta anche subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale?
Corte Costituzionale, 12 Maggio 2026, n. 74. Pres. Amoroso. Est. Sciarrone Alibrandi.
Esdebitazione – Liquidazione giudiziale – Domanda successiva alla chiusura – Contestualità – Nozione
Esdebitazione – Favor debitoris – Principio – Direttiva Insolvency – Rilevanza interpretativa
L’art. 281, comma 1, CCII deve essere interpretato nel senso che il debitore può presentare domanda di esdebitazione anche subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.
La previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” esprime una contestualità logica e non necessariamente cronologica.
Il tribunale può pronunciare l’esdebitazione con decreto successivo a quello di chiusura della procedura, purché il relativo subprocedimento si svolga nell’ambito della medesima liquidazione giudiziale.
L’unicità della procedura non viene meno quando la domanda di esdebitazione sia proposta nel periodo di ultrattività degli organi della procedura concorsuale.
La disciplina dell’esdebitazione deve essere interpretata in conformità al principio del favor debitoris e dell’effettività del fresh start.
La disciplina interna dell’esdebitazione deve essere interpretata in coerenza con la direttiva (UE) 2019/1023, che valorizza la liberazione rapida dai debiti e l’unicità della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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