La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32584 - pubb. 31/01/2025

Danni da emotrasfusioni: compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l’indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992

Cassazione civile, sez. III, 14 Dicembre 2024, n. 32550. Pres. Scrima. Est. Vincenti.


Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l’indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 - Ammissibilità - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie



Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in futuro percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero determinabili in base alla prova, già acquisita, dell'importo annuo corrisposto). (massima ufficiale)




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