Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32079 - pubb. 18/10/2024

Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione e dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 14 Maggio 2024, n. 13223. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione - Oggetto - Esistenza del credito - Esclusione - Erronea interpretazione della dichiarazione come positiva - Ammissibilità - Limiti



In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata. (massima ufficiale)




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