Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32034 - pubb. 10/10/2024

La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti

Cassazione civile, sez. III, 18 Settembre 2024, n. 25128. Pres. Scarano. Est. Gorgoni.


RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Inadempimento - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Risoluzione legale o giudiziale - Possibilità di rinunciare al relativo effetto - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie



La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il concedente di un'autovettura in leasing, una volta dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa connessa al furto del bene, non può, per iniziativa unilaterale, far rivivere il contratto in conseguenza del suo ritrovamento, essendosi gli effetti risolutivi già cristallizzati nel momento in cui la dichiarazione era giunta a conoscenza dell'utilizzatrice). (massima ufficiale)




Testo Integrale