Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31995 - pubb. 03/10/2024
Azioni negatorie e confessorie di servitù e legittimazione passiva dell'amministratore del condominio
Cassazione civile, sez. II, 31 Luglio 2024, n. 21506. Pres. Orilia. Est. Oliva.
Azioni negatorie e confessorie di servitù - Domanda di rimozione di opere comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini - Necessità - Esclusione
Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni. (massima ufficiale)
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