Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31785 - pubb. 02/08/2024
Prestazione del servizio di execution only, esonero dagli obblighi informativi e onere della prova a carico dell'intermediario
Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2023, n. 31712. Pres. Travaglino. Est. Dell'Utri.
Intermediazione finanziaria - Prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) - Esonero dagli obblighi informativi - Presupposti - Iniziativa del cliente riferita allo specifico ordine - Necessità - Mera provenienza dell’ordine - Insufficienza - Fattispecie
In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse; in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di condanna al risarcimento dei danni, essendosi l'intermediario limitato a produrre il contratto, sottoscritto dal cliente, recante l'indicazione che "il servizio è prestato su iniziativa del Cliente" e che "l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitto di interesse", ed un atto di autorizzazione nel quale il cliente comunicava "di essere stato adeguatamente informato della policy sul conflitto di interessi adottata"). (massima ufficiale)
Testo Integrale