Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31770 - pubb. 31/07/2024

Forma del contratto di gestione di portafoglio di investimento

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2024, n. 6794. Pres. Di Marzio. Est. Caiazzo.


Contratto di gestione di portafoglio di investimento - Forma scritta - Necessità - Sottoscrizione del documento sui rischi generali dell'investimento - Equipollenza - Esclusione - Ragioni



Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario. (massima ufficiale)




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