Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31769 - pubb. 31/07/2024

Intermediazione finanziaria: il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma

Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2024, n. 9331. Pres. Marulli. Est. Lamorgese.


Intermediazione finanziaria - Cointestazione del contratto quadro - Mancanza della sottoscrizione di uno dei clienti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza - Ragioni



In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti. (massima ufficiale)




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