Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31554 - pubb. 03/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1975, n. 1107. Pres. Maccarone. Est. Giuliano.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - INTERESSI - PATTUIZIONE IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ



In tema di apertura di credito in conto corrente, non è applicabile la norma dell'art 1825 cod civ, la quale pone un'eccezionale deroga a quella dell'art 1284 cod civ; pertanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, richiesto ad substantiam. (massima ufficiale)