Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31552 - pubb. 15/06/2021
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Cassazione civile, sez. III, 09 Settembre 1978, n. 4092. Pres. Sgroi. Est. Schermi.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - CONCESSIONI DI FIDO - TRASCRIZIONE NELLO SPECIALE LIBRO PREVISTO DALL'ART 37 DEL RDL N 375 DEL 1936 - OMISSIONE - INFLUENZA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI ED I LORO GARANTI - ESCLUSIONE - PREVIA DELIBERAZIONE DELLA CONCESSIONE DI FIDO DA PARTE DEGLI ORGANI INTERNI DELLA BANCA - OMISSIONE - IRRILEVANZA
La trascrizione delle concessioni di fido nello speciale libro di cui al secondo comma dell'art 37 RDL 12 marzo 1936 n 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n 141 (legge bancaria), e disposta, quale attività interna, ai fini della vigilanza e del controllo, da parte dell'organo a ciò deputato, cui sono sottoposti gli istituti di credito. Ne consegue che l'omissione della trascrizione, se assoggetta l'istituto di credito alle previste sanzioni, non ha alcuna influenza nei rapporti con i clienti e i loro garanti; cosi come nessuna influenza ha la mancata previa deliberazione della concessione del credito da parte degli organi interni dell'istituto, come richiesto dal primo comma del citato art 37, poiché trattasi di questione relativa alla mera organizzazione interna dell'istituto di credito mentre nei rapporti esterni con i terzi ciò che rileva e il potere di rappresentanza, anche soltanto apparente, del funzionario che compie l'atto. (massima ufficiale)