Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31498 - pubb. 12/06/2023

.

Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2023, n. 13063. Pres. Genovese. Est. Crolla.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Conto corrente con apertura di credito - Affidamento - Prova - Mediante libro fidi e "report" centrale rischi - Esclusione - Produzione della scrittura - Necessità - Fattispecie



In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie). (massima ufficiale)




Testo Integrale