Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31356 - pubb. 07/06/2024
Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.: il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso
Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2024, n. 12760. Pres. Travaglino. Est. Gorgoni.
Responsabilità oggettiva - Nesso causale tra cosa ed evento - Prova - Contenuto - Collocazione del sinistro e della cosa nel medesimo contesto - Sufficienza - Esclusione - Dinamica del fatto - Necessità - Sussistenza
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (massima ufficiale)
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