Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31316 - pubb. 31/05/2024

La Cassazione sulla responsabilità per le denunce infondate

Cassazione civile, sez. III, 13 Maggio 2024, n. 13093. Pres. Scrima. Est. Porreca.


DENUNCE INFONDATE - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità



La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). (massima ufficiale)




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