Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30856 - pubb. 19/03/2024
Contratto di trasporto aereo e diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE n. 261 del 2004
Cassazione civile, sez. III, 20 Febbraio 2024, n. 4427. Pres. Scarano. Est. Condello.
Contratto di trasporto aereo - Diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE n. 261 del 2004 - Termine di decadenza e di prescrizione ex art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento
In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina. (massima ufficiale)
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