Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30341 - pubb. 20/12/2023
Cosa succede se interviene il fallimento dopo la sentenza di primo grado?
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Dicembre 2023, n. 34371. Pres. Manzon. Est. D'Aquino.
Ricorso per cassazione – Notificazione – Pronuncia di fallimento intervenga nelle more del procedimento
Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).
Va dunque ribadito il principio secondo cui, ove la pronuncia di fallimento intervenga nelle more del procedimento e l'evento non venga dichiarato nel corso di esso, la notifica dell’atto di impugnazione, fatta presso il difensore del contribuente in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento è nulla e deve essere rinnovata dal giudice dell’impugnazione nelle forme dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, 5 dicembre 2022, n. 35690; Cass., Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 8192; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16070; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13501). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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