Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30038 - pubb. 04/11/2023
Obbligo di astensione del giudice delegato
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Ottobre 2023, n. 28167. Pres. Cassano. Est. Scrima.
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - Illecito disciplinare - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 109 del 2006) - Relazione sentimentale del giudice delegato al fallimento con il curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Inizio della relazione successivo al conferimento dell'incarico - Irrilevanza
Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore. (massima ufficiale)
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