La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30000 - pubb. 28/10/2023

La liquidazione del danno biologico cd. differenziale

Cassazione civile, sez. III, 19 Settembre 2023, n. 26851. Pres. Travaglino. Est. Porreca.


Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento



La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale. (massima ufficiale)




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