Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29697 - pubb. 12/09/2023

Applicazione dell'art. 626 c.p.c. in tema di sospensione dell'esecuzione forzata

Cassazione civile, sez. III, 30 Marzo 2023, n. 8998. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Art. 626 c.p.c. - Ambito di applicazione - Atti volti alla progressione della procedura - Divieto - Atti conservativi o di gestione dei beni pignorati - Possibilità - Restituzione dei canoni riscossi da custode giudiziario - Inclusione nel divieto



In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario. (massima ufficiale)




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