Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29695 - pubb. 12/09/2023
Motivazione incongrua e meramente apparente sull'attività agricola prevalente
Cassazione civile, sez. I, 16 Gennaio 2023, n. 1080. Pres. Cristiano. Est. Zuliani.
Attività agricola prevalente - Indagine - Motivazione incongrua e meramente apparente
La Corte d’Appello di Bari ha respinto il reclamo in parte qua sulla base dei seguenti rilievi che danno corpo, nel loro complesso, a una motivazione incongrua e meramente apparente:
- la corte territoriale ha innanzitutto rifiutato di esaminare la relazione e i bilanci prodotti da RE Agricola S.r.l., siccome ritenuti «privi di sufficiente attendibilità», sol perché «unilateralmente “riclassificati”»; senza alcuna spiegazione sul contenuto della riclassificazione e, quindi, sul motivo della pretesa conseguente inattendibilità;
3.3.2. la corte di Bari ha quindi rilevato che RE Agricola S.r.l. si era «privata dei terreni di cui disponeva …, oltre che del personale dipendente, venendo meno quindi l’organizzazione necessaria per la coltivazione dei fondi»; il che può essere coerente con la dimostrazione della cessazione dell’attività agricola, ma non si spiega perché dovrebbe avere una qualche rilevanza nel dimostrare l’esercizio di un’attività commerciale;
- lo stesso dicasi – e a maggior ragione – per il «mancato rinvenimento di beni strumentali tipicamente collegati all’attività di coltivazione dei fondi, essendo stati inventariati soltanto taluni automezzi, comuni anche ad altre attività imprenditoriali di natura commerciale»; infatti, non si afferma che siano stati inventariati beni tipicamente collegati all’esercizio di un’impresa commerciale, ma soltanto che c’erano pochi beni generici (automezzi), come tali irrilevanti ai fini della dimostrazione del tipo di attività concretamente svolta dalla ricorrente.
In definitiva, la corte d’appello ha motivato soltanto in merito alla cessazione dell’attività di impresa (a seguito della cessione dei terreni e del licenziamento del personale dipendente), ma ha omesso qualsiasi motivazione in merito all’accertamento in concreto dello svolgimento di un’attività commerciale prevalente sull’attività agricola.
Va allora ricordato e ribadito il principio per cui «Una società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l’imprenditore commerciale» (Cass. n. 17397/2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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