Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29289 - pubb. 09/06/2023

Accertamento dell'obbligo del terzo nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012

Cassazione civile, sez. III, 23 Gennaio 2023, n. 1943. Pres. De Stefano. Est. Condello.


Accertamento anteriore alla l. n. 228 del 2012 - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - Bilancio approvato dall'assemblea - Efficacia vincolante - Soci assenti o dissenzienti - Inclusione - Conseguenze - Crediti sociali nei confronti dei soci - Efficacia probatoria - Sussistenza - Fattispecie



In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti). (massima ufficiale)




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