Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28991 - pubb. 08/04/2023

Revoca, modifica o integrazione dei provvedimenti conseguenti all'opposizione

Cassazione civile, sez. III, 23 Dicembre 2022, n. 37751. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


Provvedimenti conseguenti all'opposizione - Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti - Ammissibilità - Contestazione dei provvedimenti modificati - Modalità - Necessità di una nuova opposizione - Esclusione - Limiti



In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi, l'opponente ha facoltà di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate. (massima ufficiale)




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