Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28906 - pubb. 23/03/2023
Presentazione dell’interpello in tempo utile nel vigore della disciplina preesistente al d. lgs. n. 156/2015
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 15 Marzo 2023, n. 7462. Pres. Luciotti. Est. D'Aquino.
Interpello disapplicativo - Termine per la presentazione - Disciplina preesistente al d. lgs. n. 156/2015 - Interesse ad agire
E’ il principio della presentazione dell’interpello in tempo utile, al fine di adottare un comportamento conforme a quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria, che regge – nel vigore della disciplina preesistente al d. lgs. n. 156/2015 – la ammissibilità dell’interpello, la quale sta e cade nella misura in cui la risposta all’interpello possa indirizzare le future condotte del contribuente, al fine di consentirgli di regolarizzare gli errori compiuti, eventualmente tramite la presentazione di dichiarazioni integrative oppure l’istituto del c.d. ravvedimento, ovvero anche la presentazione di una dichiarazione tardiva; ove non sia più possibile questa regolarizzazione, l’interesse del contribuente all’interpello disapplicativo viene meno e l’interpello va dichiarato inammissibile.
[Nel caso di specie, sotto il profilo dell’interesse ad agire del contribuente, è apparsa decisiva la circostanza in fatto che - come accertato dalla sentenza impugnata, con accertamento non oggetto di censura – l’interpello fosse tardivo anche rispetto alla dichiarazione integrativa.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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