Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28887 - pubb. 21/03/2023

Privilegio artigiano: iscrizione all'albo delle imprese artigiane requisito necessario ma non sufficiente

Cassazione civile, sez. I, 31 Gennaio 2023, n. 2892. Pres. Genovese. Est. Vella.


Privilegio artigiano - Art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Requisito necessario ma non sufficiente - Verifica circa la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali - Necessità - Criteri



In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c. (massima ufficiale)




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