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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28771 - pubb. 28/02/2023

Azione di responsabilità dei creditori esercitata dal curatore: prescrizione e onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2023, n. 3552. Pres. Genovese. Est. Catallozzi.


Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore – Azione dei creditori – Prescrizione – Decorrenza – Fatti sintomatici – Onere della prova



La Corte ha affermato che:
“Nel caso, di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., dell’azione contemplata dall’art. 2394 cod. civ., il relativo termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 15839; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715);
- in ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale (cfr., oltre alla menzionata Cass. n. 24715/15, Cass. 12 giugno 2014, n. 13378);
- l’individuazione di tale momento – cui può pervenirsi attraverso la valorizzazione di «fatti sintomatici di assoluta evidenza» (così, Cass. 8 aprile 2009, n. 8516) – è riservata alla valutazione del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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