Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28177 - pubb. 10/11/2022

Interruzione della prescrizione mediante citazione nel giudizio successivamente estinto

Cassazione civile, sez. VI, 09 Settembre 2022, n. 26543. Pres. Scoditti. Est. Porreca.


Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Necessità - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie



L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)




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