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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28167 - pubb. 09/11/2022
Potere di attestare la conformità della copia cartacea del difensore non incaricato nel grado di giudizio successivo
Cassazione civile, sez. III, 02 Settembre 2022, n. 25969. Pres. Frasca. Est. Condello.
Provvedimento redatto in formato digitale - Attestazione di conformità della copia analogica - Difensore del precedente grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di valide credenziali. (massima ufficiale)
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