Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28146 - pubb. 04/11/2022
Costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente
Cassazione civile, sez. II, 20 Settembre 2022, n. 27517. Pres. Bertuzzi. Est. Giannaccari.
Costituzione di servitù ad opera del rappresentante - Forma scritta “ad substantiam” della procura - Necessità - Difetto - Applicabilità del principio dell’apparenza in favore del titolare del fondo dominante privo di colpa - Esclusione - Ragioni
In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest'ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta "ad substantiam" prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura. (massima ufficiale)
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