Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28077 - pubb. 25/10/2022

Usucapione e onere della prova del possesso

Cassazione civile, sez. II, 22 Agosto 2022, n. 25095. Pres. Lombardo. Est. Caponi.


Possesso - Usucapione - Onere della prova del possesso - Presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c. - Conseguenze in tema di onere della prova dell'"animus" - Fattispecie



In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell'usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l'"animus possidendi" e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo). (massima ufficiale)




Testo Integrale