Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27817 - pubb. 08/09/2022
Preliminare di vendita immobiliare e risoluzione ipso iure: condizione risolutiva propria o recesso?
Cassazione civile, sez. II, 05 Agosto 2022, n. 24318. Pres. Bertuzzi. Est. Trapuzzano.
Vendita – Preliminare – Clausole vessatorie
L’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente per Cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mela contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
La pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione ipso iure qualora – con riferimento al bene, che ne costituisce l’oggetto (nella fattispecie in una vendita di appartamenti facente parte di un fabbricato da costruire) – non vengano rilasciati i permessi a costruire entro una determinata data, per fatti non dipendenti dalla volontà delle parti, deve qualificarsi come condizione risolutiva propria, determinando l’effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell’avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti (sebbene specificatamente dedotto pattiziamente) nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune.
È contraddittoria la qualificazione in termini di recesso di una previsione contrattuale che subordini lo scioglimento del negozio alla mancata verificazione di un determinato evento ad una certa data, con conseguente esclusione dell’applicabilità del 2° comma dell’art. 1341 c.c., suscettibile di lettura estensiva, ma non di interpretazione analogica. (Andrea Di Simone Lefevre) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Andrea Di Simone Lefevre
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