Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27697 - pubb. 13/07/2022
Consecuzione delle procedure di concordato preventivo e amministrazione straordinaria
Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2021, n. 24632. Pres. Cristiano. Est. Vella.
Consecuzione delle procedure – Concordato preventivo e amministrazione straordinaria
L’art. 69-bis l.f., nel prevedere la decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 l. fall. non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda, ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all'ipotesi, mai contemplata dalla giurisprudenza, in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 162 l. fall. e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta.
Tale principio è applicabile anche alla amministrazione straordinaria, la quale appartiene senza dubbio al novero delle procedure di insolvenza, nel qual caso, il termine per l’esercizio dell’azione revocatoria decorrerà dalla instaurazione della prima procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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