Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27597 - pubb. 02/07/2022
Quando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, CEDU
Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 2022, n. 12481. Pres. Scaldaferri. Est. Vella.
Principio di autosufficienza del ricorso - Compatibilità con l’art. 6, par. 1, CEDU - Requisito ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Requisiti - Onere di deposito di cui all’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. - Modalità di assolvimento - Condizioni - Fattispecie
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) (massima ufficiale)
Testo Integrale