Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27539 - pubb. 24/06/2022
Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 22 Aprile 2022, n. 12910. Pres. Spirito. Est. Iannello.
Principio di vicinanza della prova - Ambito di applicazione - Assenza di univoca individuazione normativa dei fatti costitutivi - Deroga alla ripartizione degli oneri probatori - Esclusione - Fondamento
Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. (massima ufficiale)
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