Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27460 - pubb. 10/06/2022
Omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Maggio 2022, n. 14759. Pres. Manna. Est. Spena.
Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Omissione - Rilevabilità anche d'ufficio - Limiti - Segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice - Deducibilità nei successivi gradi - Esclusione
L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, vigente "ratione temporis", costituisce, al pari di quello di cui all'art. 412 bis c.p.c. - norme entrambe abrogate dalla l. n. 183 del 2010 - una condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio. (massima ufficiale)
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