Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27038 - pubb. 29/03/2022

Spese processuali e condanna in solido: basta una mera comunanza di interessi

Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 2022, n. 1650. Pres. Genovese. Est. Nazzicone.


Spese processuali - Condanna in solido - Condizioni - Attore ed interventori - Interventori autonomi - Coincidenza di interessi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie



In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussisteva alcuna comunanza di interessi tra l'attore e gli interventori, tutti soccombenti, che potesse giustificare una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali, perché erano stati proposti soltanto interventi autonomi, introdotti nei confronti di tutte le parti originarie del processo). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale