Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26980 - pubb. 11/01/2021
Non può prendersi in esame nella fase di ripartizione dello attivo una questione, non di comparazione, ma di esistenza di un privilegio
Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 1968, n. 2753. Pres. Scarpello. Est. Milano.
Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Questioni relative all'esistenza di privilegi - Proponibilità - Esclusione
Il decreto di approvazione dello stato passivo di cui all'art. 96 della legge fallimentare, se non impugnato, preclude, nell'ambito del procedimento fallimentare, ogni questione relativa non soltanto alla esistenza del credito, alla sua entità e all'efficacia del titolo da cui esso deriva, ma anche all'esistenza delle cause di prelazione. Pertanto non può prendersi in esame nella fase di ripartizione dello attivo - destinata esclusivamente alle controversie di graduazione dei privilegi e, in genere, a quelle concernenti la collocazione di ciascun credito rispetto agli altri - una questione, non di comparazione, ma di esistenza in assoluto di un privilegio, ormai preclusa per la definitiva formazione dello stato passivo. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Oggetto della cognizione del giudice delegato
- ∙ Stato passivo e piano di riparto: le questioni che possono essere discusse