Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26785 - pubb. 09/03/2022

Sospensione necessaria del processo nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti dal titolo

Cassazione civile, sez. VI, 21 Febbraio 2022, n. 5599. Pres. Orilia. Est. Abete.


Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria - Presupposto - Obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Inesistenza o nullità assoluta del titolo - Sospensione necessaria - Configurabilità - Fondamento - Annullabilità del titolo - Sospensione necessaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento



La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti dal titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l'eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia "medio tempore", salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite. (massima ufficiale)


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