Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26639 - pubb. 16/02/2022
L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale non preclude la risoluzione del contratto
Cassazione civile, sez. II, 25 Gennaio 2022, n. 2223. Pres. Di Virgilio. Est. Penta.
Pagamento parziale - Accettazione da parte del creditore - Effetti - Estinzione del debito - Esclusione - Successiva domanda di risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Condizioni
L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento. (massima ufficiale)
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