Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26276 - pubb. 10/12/2021
Il diritto di abitazione sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo
Cassazione civile, sez. II, 20 Ottobre 2021, n. 29162. Pres. Manna. Est. Besso Marcheis.
Diritto di abitazione ex art. 540 c.c. - Presupposti - Bene in comunione fra coniuge defunto ed un terzo - Non configurabilità di tale diritto - Fondamento - Diritto del superstite all'equivalente monetario del diritto in questione - Esclusione - Fondamento
Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare. (massima ufficiale)
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